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Il termine di grazia

L'ultima possibilità concreta di salvare il contratto: fino a 90 giorni (120 nei casi più fragili) per pagare tutto ed evitare la convalida. Con regole precise e nessuno sconto.

Il termine di grazia è l'istituto più «umano» della procedura di sfratto: riconosce che una morosità può essere un incidente e non una scelta, e dà all'inquilino un ultimo spazio per rimettersi in pari salvando il contratto. Ma è una possibilità a orologeria: importi precisi, scadenze perentorie, numero di utilizzi contati. È disciplinato dall'art. 55 L. 392/1978.

Avvertenza: le informazioni di questa pagina hanno scopo divulgativo e non costituiscono consulenza legale. Ogni procedura di sfratto ha specificità che dipendono dal contratto, dal tribunale competente e dal comportamento delle parti: per il tuo caso concreto rivolgiti a un avvocato.

Chi può chiederlo (e chi no)

Come si chiede

Si chiede in udienza, anche personalmente e senza avvocato (per la convalida l'intimato può stare in giudizio di persona, art. 660 c.p.c.). Nella pratica: ci si presenta all'udienza indicata nell'atto e si dichiara al giudice di voler sanare la morosità, chiedendo l'assegnazione del termine. Il giudice quantifica l'importo dovuto — ed è questo il momento in cui contestare conteggi sbagliati — e fissa i tempi.

Quanto tempo e quanti soldi

SituazioneTermine massimoSanatorie massime
Caso ordinario: comprovate condizioni di difficoltà del conduttore (il termine è discrezionale, non un automatismo)90 giorni3 in 4 anni
Caso speciale: morosità protratta non oltre 2 mesi + precarie condizioni economiche insorte dopo la stipula per disoccupazione, malattie o gravi comprovate difficoltà120 giorni4 in 4 anni

Ai fini del limite contano le sanatorie completate col pagamento integrale, non le semplici richieste di termine rimaste senza esito.

L'importo da versare è tutto, non solo i canoni: canoni scaduti alla data dell'udienza, oneri accessori, interessi legali e spese processuali liquidate dal giudice (contributo unificato e compenso del legale del proprietario). Il giudice rinvia quindi l'udienza a non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato.

Alla nuova udienza: due sole uscite

  • Hai pagato tutto, nei tempi → la morosità è sanata: il procedimento si chiude, il contratto prosegue come se nulla fosse. Il proprietario non può insistere per la risoluzione su quella morosità;
  • Hai pagato in parte, in ritardo, o niente → il giudice convalida lo sfratto (art. 663 c.p.c.) e la macchina esecutiva parte: precetto, preavviso di rilascio, accessi.
Attenzione ai pagamenti «quasi» completi. La sanatoria è integrale o non è: mancare gli interessi o le spese liquidate, o bonificare il giorno dopo la scadenza, produce la convalida esattamente come non aver pagato nulla. Se il totale non è raggiungibile, meglio usare il termine per negoziare un'uscita concordata che bruciare i risparmi in un pagamento parziale inutile.

Strategia: quando conviene davvero

Il termine di grazia conviene se il problema è di liquidità temporanea: una mensilità saltata per un infortunio, un TFR in arrivo, un familiare che può aiutare. Non conviene come rinvio fine a se stesso: aggiunge alla morosità gli interessi e le spese, e consuma uno dei 3-4 «gettoni» disponibili nel quadriennio. Chi sa di non poter pagare fa meglio a usare l'udienza per concordare tempi di rilascio sostenibili e attivare subito i canali della morosità incolpevole — fondo dedicato, servizi sociali, graduatorie ERP — descritti nella pagina sui diritti dell'inquilino.

La riforma in discussione (non ancora in vigore)

Il disegno di legge sul «rilascio rapido» approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2026 — in esame in Parlamento a luglio 2026 — interviene proprio qui: sanatorie ridotte da 3 a 2 nel quadriennio e termini dimezzati (45 giorni, 60 nei casi più gravi). Finché il ddl non diventa legge valgono i numeri di questa pagina; quando e se sarà approvato, aggiorneremo la guida e la data di revisione.

Domande frequenti

All'udienza di convalida per morosità l'inquilino di una locazione abitativa può chiedere al giudice un termine, fino a 90 giorni, per pagare canoni scaduti, oneri, interessi legali e spese liquidate. Il giudice rinvia l'udienza a non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine: se a quella data risulta pagato tutto, la morosità è sanata e il contratto prosegue; altrimenti scatta la convalida.

Sì: il pagamento deve essere integrale ed entro il termine assegnato. Un pagamento parziale, tardivo anche di pochi giorni, o senza interessi e spese, non sana la morosità e porta alla convalida dello sfratto. Non sono ammesse proroghe oltre i limiti di legge.

No: il termine di grazia serve a sanare una morosità, quindi esiste solo nello sfratto per morosità. Nella finita locazione non c'è debito da sanare: il contratto è semplicemente scaduto, e le difese possibili sono altre (vizi della disdetta, rinnovo del contratto, tempi del rilascio).

La sanatoria completata col pagamento integrale è ammessa per non più di 3 volte nel corso di un quadriennio; nel caso speciale delle precarie condizioni economiche insorte dopo la stipula (disoccupazione, malattie, gravi comprovate difficoltà) con morosità non oltre 2 mesi, il termine sale a 120 giorni e il limite a 4 sanatorie in quattro anni. Oltre questi limiti la morosità non è più sanabile ex art. 55 e la strada della risoluzione resta aperta al proprietario.